Green pass rafforzato: i primi chiarimenti del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno – con Circolare del 2 dicembre 2021, n. 15350/117/2/1 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 172/2021 .
Al riguardo, è stato precisato che nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre 2021 ed il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.
Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Nella medesima disposizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 5 , D.L. n. 172/2021, si precisa che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non “rafforzata”.
Infine, per effetto delle nuove disposizioni recate dal richiamato decreto legge, la disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.