I buoni mobilità non sono assimilabili a reddito da lavoro
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 4 aprile 2023, n. 274, affronta il tema della qualificazione della natura ai fini fiscali, dei buoni mobilità.
Istante è nella fattispecie concreta l’Ente – Unione di Comuni, che annovera tra i suoi aderenti un Comune che ha previsto l’erogazione di buoni mobilità per i lavoratori residenti all’interno del proprio territorio che decidano di recarsi al lavoro utilizzando la bicicletta e quindi rinunciando all’autovettura.
La risposta ad interpello n. 274/2023 precisa come l’origine di tale misura sia da ascrivere alla volontà più ampia e generale di incentivare comportamenti virtuosi e quindi, proprio per tale ragione – e sebbene veda tra i destinatari i lavoratori dell’Ente – non trova la propria origine (e quindi la giustificazione) nel rapporto di lavoro intercorrente.
Per tale ragione quindi, l’Agenzia delle Entrate esclude tale emolumento dal novero di quelli che possono rientrare nella base di computo delle somme riconosciute ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, proprio perché a monte i buoni mobilità non sono ascrivibili a reddito da lavoro ex articolo 49 e 50 del TUIR.