I chiarimenti INPS sull’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna
L’INPS – con Messaggio del 6 luglio 2023, n. 2547 – ha ribadito che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del Messaggio INPS del 21 dicembre 2021, n. 4560 .
Al riguardo, la suddetta previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.
Pertanto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.