I chiarimenti INPS sull’esonero contributivo spettante ai lavoratori subordinati per il 2024
L’INPS – con Circolare del 16 gennaio 2024, n. 11 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, ex art. 1, comma 15 , legge n. 213/2023 che eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.
La misura in commento è pari al:
- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima: le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.
Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell’espressa previsione della norma in trattazione.
L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.
I datori di lavoro, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, devono indicare in “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:
a) esonero al 6%:
- “CodiceCausale” L094;
- “IdentMotivoUtilizzoCausale” “N”;
- “BaseRif” importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
- “AnnoMeseRif” anno e mese di riferimento dell’esonero;
- “ImportoAnnoMeseRif” importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
b) esonero al 7%:
- “CodiceCausale” L098;
- “IdentMotivoUtilizzoCausale” “N”;
- “BaseRif” importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
- “AnnoMeseRif” anno e mese di riferimento dell’esonero.