I chiarimenti sulla tassazione del reddito in caso di Convenzione Italia/Svizzera
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 4 luglio 2023, n. 370 – ha affrontato la tematica inerente alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera, in caso di trasferimento di residenza in corso d’anno.
Al riguardo, l’AE ha rilevato che la suddetta Convenzione prevede, in caso di trasferimento del domicilio da uno Stato contraente all’altro in corso d’anno, il frazionamento del periodo di imposta.
Pertanto, l’istante che ha prestato attività lavorativa in Italia nel periodo 1° gennaio – 31 maggio e in Svizzera nel periodo 1° giugno – 31 dicembre, avendo trasferito il domicilio in tale ultimo Stato in corso d’anno, sarà assoggettato ad imposizione nel nostro Paese per il periodo di riferimento e ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica per il rimanente periodo.