I chiarimenti sulle attività stagionali e le cd. “punte di stagionalità”
La Cassazione – con sentenza del 4 aprile 2023, n. 9243 – ha precisato che rientrano nel concetto di attività stagionale solo “quelle attività preordinate e organizzate per un limitato periodo stagionale”.
In tal senso, sono da ritenersi escluse quelle realtà aziendali che raggiungono in una determinata stagione picchi di produttività, dovuti ad esigenze di mercato: queste ultime, infatti, sono ricomprese nella diversa nozione delle c.d. punte di stagionalità.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che le attività stagionali devono essere specificatamente elencate dalla contrattazione collettiva.
La sentenza in commento assume particolare rilievo rispetto alla stipula dei contratti a tempo determinato, in deroga alla disciplina ex D.Lgs. n. 81/2015 (che determina un “regime speciale” proprio per le attività stagionali).