I chiarimenti sull’insinuazione al passivo per il TFR maturato e non versato
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La Cassazione – con sentenza dell’8 giugno 2023, n. 16266 – ha affermato che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate, ma non versate al fondo di previdenza complementare, spetta di regola al lavoratore in quanto tale istituto costituisce, nei suoi confronti, una sorta di “proprio credito”.
Al contempo, la Suprema Corte ha individuato un’eccezione nell’ipotesi in cui vi sia stata una cessione del credito in favore dell’ente previdenziale in specie: in tal caso, è a questo che spetterà la legittimazione attiva.
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