I danni per violazione della rotazione Cig e demansionamento sono distinti e risarcibili secondo diversi parametri
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 settembre 2020, n. 20466, ha stabilito che il danno da illegittima sospensione in cassa integrazione guadagni e il danno da demansionamento subiti dal lavoratore nel periodo di sospensione sono concettualmente distinti, poiché i piani risarcitori sono riconducibili alla violazione di precetti normativi differenti (e, cioè, quelli attinenti all’osservanza dei criteri di rotazione e quelli posti a tutela della professionalità e della personalità del lavoratore consacrati dall’articolo 2103, cod. civ.), oltre che risarcibili alla stregua di diversi parametri. Dunque, non è corretto concludere che l’accertamento del diritto risarcitorio scaturito dalla violazione delle norme in tema di rotazione, cui consegue il diritto a percepire le differenze tra la retribuzione mensile dovuta e l’indennità di cassa integrazione percepita, possa assorbire anche il diritto derivante dalla violazione dell’articolo 2103, cod. civ., da cui consegue, invece, il diritto al risarcimento di danni non patrimoniali cagionati dall’illegittima lesione della professionalità del lavoratore.