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I nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo

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L’INPS – con Circolare del 14 settembre 2023, n. 80 – ha fornito alcune indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, prevista dall’art. 21 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 , come novellato dall’art. 21, comma 1 , del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2023, relativa ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Nel dettaglio, l’Istituto ha reso noto che i termini di presentazione della domanda in oggetto sono i seguenti:

  • entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo; 
  • entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

La nuova disciplina modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo; pertanto, restano fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’art. 21 del D.L. n. 4/2019, così come illustrati al par. 2 della Circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dall’Istituto.

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