Il fatto è insussistente anche se è materialmente accaduto, ma non rileva disciplinarmente
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 novembre 2018, n. 30430, ha stabilito che per insussistenza del fatto contestato si devono intendere non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo dell’imputabilità della condotta al dipendente: si deve, infatti, valutare sia il tenore letterale della norma, che fa riferimento al “fatto contestato”, sia, sotto il profilo logico, l’assoluta sovrapponibilità dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso.