Il Green Pass nei luoghi di lavoro: analisi dei Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato ieri un approfondimento sulle nuove regole introdotte dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127, sul Green Pass nei luoghi di lavoro. Si ricorda che il provvedimento si applicherà presso qualsiasi luogo di lavoro, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.
In presenza di violazioni agli obblighi sono previste sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.
In particolare, per il settore pubblico l’obbligo riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, personale di cui all’art. 3 di tale decreto legislativo, personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
In ogni caso, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.