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Il nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità

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In data 28 settembre 2021, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto n. 173/2021 , ammesso alla Registrazione della Corte dei Conti il 23 settembre 2021 al n. 2551, concernente la conferma dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021, nella misura già vigente al 1° luglio 2020, pari a € 263,37 e adottato sulla base della delibera n. 205 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 20 luglio 2021.

I requisiti per rivendicare l’assegno di incollocabilità sono i seguenti:

  • essere titolare di pensione privilegiata con ascrizione dalla seconda alla ottava categoria;
  • avere un’età anagrafica inferiore ai 65 anni d’età;
  • essere effettivamente incollocabile al lavoro, ossia avere una infermità pericolosa per la salute dei colleghi o l’integrità degli impianti.

Il nuovo importo rivalutato del sostegno economico erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un’età inferiore a 65 anni, resta confermato, come già nel 2020, ad € 263,37. 

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