Il nuovo intervento della Cassazione su salario minimo e previsioni dei CCNL
La Cassazione – con sentenza del 10 ottobre 2023, n. 28320 – ha affrontato nuovamente la tematica della valutazione giudiziale della retribuzione prevista dai contratti collettivi, in relazione all’art. 36 della Costituzione.
Una società impugna la sentenza con la quale la Corte d’appello, confermando la decisione in primo grado, ha dichiarato il diritto dei lavoratori, con mansioni di portieri, a una retribuzione mensile lorda più alta rispetto a quella effettivamente percepita. Nel dettaglio, la Corte territoriale è intervenuta in funzione correttiva rispetto a scelte delle organizzazioni sindacali dello specifico settore rivelatesi inadeguate.
Ora, la Cassazione – nel ritenere corretta la valutazione della Corte d’appello, in quanto rispetta i criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità – ha affermato che il trattamento economico previsto dalle parti sociali è di poco superiore alla soglia di povertà stabilita dall’ISTAT, mentre i concetti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione, mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma anche dignitosa.
Pertanto, il trattamento economico deve essere orientato a qualcosa in più rispetto al soddisfacimento di meri bisogni essenziali.
In tal senso, ribadisce la Suprema Corte, il giudice può utilizzare parametri anche diversi da quelli contrattuali e fondare la propria pronuncia, anziché su tali parametri:
- sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta,
- su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche su criteri equitativi, quali possono essere:
- le dimensioni o la localizzazione dell’impresa,
- specifiche situazioni locali,
- la qualità della prestazione offerta dal lavoratore.