Il nuovo regime per lavoratori impatriati: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 6 marzo 2025, n. 66 – ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente “regime speciale per lavoratori impatriati”.
Pertanto, non è necessario che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente.
In tal caso, il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d’imposta di fruizione dell’agevolazione, che si applica per ciascun periodo d’imposta in cui i requisiti sussistono.