Il valore dei buoni pasto non costituisce elemento della retribuzione
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135, ha ritenuto che il valore dei c.d. buoni pasto, salva diversa disposizione normativa o contrattuale vincolante, non è elemento della retribuzione, concretandosi lo stesso in un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, sicché il datore può sempre e unilateralmente decidere di revocarne l’erogazione.
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