Illegittimità del licenziamento collettivo e reintegra del lavoratore licenziato
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La Cassazione – con sentenza del 10 novembre 2021, n. 33183 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore a seguito di licenziamento collettivo (con conseguente condanna alla società di reintegrare il medesimo lavoratore), in quanto l’azienda aveva limitato la platea dei lavoratori in esubero al solo settore da esternalizzare.
Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che la scelta di un determinato gruppo di dipendenti, ai fini del licenziamento collettivo, può considerarsi legittima solo qualora il piano di ristrutturazione dell’impresa si riferisca, in modo esclusivo, ad una specifica unità produttiva.
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