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Illegittimità del licenziamento collettivo ed infungibilità delle mansioni dei lavoratori

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La Cassazione – con ordinanza del 25 gennaio 2023, n. 2245 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo per mancanza di una specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali, in quanto la comunicazione riguardava la situazione generale del complesso aziendale e non della singola unità produttiva da sopprimere.

In tal senso, è stato ribadito che per la legittimità del licenziamento collettivo riservata ad un solo reparto è necessario che sussistano i seguenti due presupposti:

  • l’autonomia dello stabilimento in oggetto
  • l’infungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori in questione.

Al contempo, deve ritenersi imprescindibile non trascurare la possibilità di un eventuale ricollocamento in un’altra realtà organizzativa, se compatibile con l’esperienza e la professionalità del lavoratore stesso.

Pertanto, la Suprema Corte ha precisato che le ragioni produttive ed organizzative per le esigenze di ristrutturazione aziendale alla base del licenziamento collettivo devono essere individuabili nella comunicazione data dal datore di lavoro, ex art. 4, comma 3, legge n. 223/1991.

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