Illegittimità del licenziamento, reintegra del lavoratore e ripristino della posizione precedentemente occupata
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La Cassazione – con sentenza del 3 maggio 2023, n. 11564 – ha ribadito che l’ordine di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo comporta, per il datore, il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, che dovrà essere reinserito nell’abituale luogo di lavoro e nelle mansioni originarie, anche nel caso in cui durante il periodo di assenza questi sia stato sostituito.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l’eventuale subentro deve essere considerato provvisorio e non costituisce un legittimo motivo per predisporre il trasferimento del lavoratore reintegrato.
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