Illegittimo il licenziamento del dipendente part-time che rifiuta di passare a full-time
La Cassazione – con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15999 – ha precisato che se non sussistono altri motivi obiettivi, non può essere licenziato (né per giusta causa, né per giustificato motivo oggettivo) il dipendente part-time che si rifiuta di passare a full-time, neanche nel cd. pubblico impiego privatizzato.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il licenziamento per giusta causa attiene alla “rottura” del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro (recesso disposto dal datore di lavoro quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti così gravi da non consentire anche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro), mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste in ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.