Impatriati: i chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con 3 risposte a interpello pubblicate in data 12 febbraio 2019, ha offerto chiarimenti in merito all’accesso alle agevolazioni fiscali per i c.d. lavoratori impatriati.
Con risposta a interpello n. 32/2019, l’Agenzia ha ribadito che per beneficiare dell’esenzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, è necessario che il soggetto abbia lavorato o studiato continuativamente all’estero per almeno 2 anni e abbia risieduto all’estero per almeno 2 periodi d’imposta. L’Agenzia chiarisce, inoltre, che per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal regime speciale è necessario che vi sia il contestuale conseguimento di un titolo di laurea o di specializzazione post lauream estero comparabile con quelli previsti dall’ordinamento italiano.
Con la risposta a interpello n. 34/2019, viene precisato che i lavoratori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per poter accedere al beneficio, devono mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni.
Con la risposta a interpello n. 36/2019, l’Agenzia interviene sull’agevolazione fiscale spettante ai lavoratori impatriati in possesso di alte qualificazioni e specializzazioni. Basandosi sul presupposto che i residenti in Italia siano le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, l’Agenzia specifica che il soggetto che non si è cancellato da tale registro non può essere ammesso all’agevolazione in argomento.