Impianto audiovisivo finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale anche in assenza di accordo
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La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 27 gennaio 2021, n. 3255, ha escluso la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui all’articolo 4, L. 300/1970, quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’INL, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.