Impugnazione del licenziamento anche in caso di cessione di contratto di lavoro
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 aprile 2019, n. 9872, ha stabilito che l’articolo 32, comma 4, L. 183/2010, prevede l’applicabilità, anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 cod. civ., delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’articolo 6, novellato dalla L. 604/1966, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento d’azienda ex articolo 2112 cod. civ., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua, non vigendo il termine decadenziale di 60 giorni nell’ipotesi in cui il lavoratore intenda far accertare l’intervenuta cessione anche del suo contratto – negatagli – e quindi intenda proseguire il suo rapporto di lavoro presso la cessionaria.