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In G.U. la legge di conversione del D.L. Riaperture

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È stata pubblicata sulla G.U. n. 119 del 23 maggio 2022 la L. 52 del 19 maggio 2022, di conversione del D.L. 24/2022 (c.d. Decreto Riaperture), contenente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”, che prevede, tra l’altro:

– formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza;

– proroga dei termini correlati alla pandemia di Covid-19:

  • i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A al D.L. 24/2022 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;
  • esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, fino al 30 giugno 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
  • sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili.

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