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In GU le novità su indennità risarcitoria sui contratti a termine illegittimi

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Nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217 è stato pubblicato il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Di seguito le novità in ambito lavoristico:

  • l’art. 9 (“Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d’infrazione n. 2023/2022”) interviene sul D.Lgs. n. 286/1998, inserendo il comma 15 bis all’articolo 24, nello specifico, disponendo che il datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione;
  • l’art. 11 (“Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231”) interviene sulla disciplina del contratto a tempo determinato, e, in particolare, sull’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 (“Decadenza e tutele”) inserendo, al comma 2, la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno e abrogando il comma 3.

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