In vigore il decreto “Aiuti”: indennità di 200 euro anche agli stagionali
Per effetto della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi – 18 maggio – il decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50).
Tra le principali novità del provvedimento, si segnala il riconoscimento (artt. 31 e 32 del decreto) di un bonus una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 , della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
L’assegno è riconosciuto in via automatica tramite i datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. L’indennità spetta anche ai pensionati con un reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
A tal fine, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i Tfr comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Un’indennità di 200 euro è erogata anche:
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate; l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Anche in tal caso, l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- a domanda, ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c.;
- a domanda, agli incaricati alle vendite a domicilio.