Inadempimento del datore di lavoro ed onere della prova in capo al danneggiato
La Cassazione – con sentenza del 25 ottobre 2021, n. 29909 – è intervenuta in merito alla responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni, ex art. 2087 cod. civ., precisando che se la situazione di fatto descritta non presenta particolari profili di complessità, la parte che subisce l’inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa dell’altra.
A mente del richiamato art. 2087 cod. civ., “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un macchinista che aveva richiesto il risarcimento per essere stato colpito all’occhio da schegge prodotte dalla frenata del treno mentre era in attesa di porsi alla sua guida sul marciapiede di un binario.