INAIL, chiarimenti sulla sanzione per omessa o ritardata denuncia di infortunio
L’INAIL – con Circolare 9 settembre 2021, n. 24 – ha riepilogato la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, ex art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, fornendo chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.
Il richiamato dettato normativo stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.
I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite PEC alla sede Inail competente, o se sprovvisti di PEC, per posta.
Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
Al riguardo, l’importo della sanzione per la violazione del richiamato art. 53 è da € 1.290,00 ad € 7.745,00.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria.
In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di € 1.290,00 (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 2.580,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza–ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Al riguardo, l’INAIL – con la Circolare in commento – ha chiarito che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.