Incapacità naturale del lavoratore e termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento
La Cassazione – con ordinanza del 5 settembre 2024, n. 23874 – ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, legge n. 604/1966, nella parte in cui, nel prevedere che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale,” fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
Al riguardo, la Suprema Corte ha rimesso la questione di legittimità alla Corte Costituzionale.