Incendio per violazione norme sicurezza: responsabilità del conduttore e non del locatore
La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 2 ottobre 2019, n. 40259, ha ritenuto che l’onere di verifica della sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche (e quindi antinfortunistiche) dei locali in relazione all’attività da svolgere incombe sul conduttore, salva diversa previsione contrattuale. Il conduttore è, altresì, responsabile per i rischi derivanti da addizioni e trasformazioni da lui effettuate nel corso del rapporto di locazione. Ne consegue che, in assenza dell’effettiva restituzione del bene al locatore, non essendo stato interrotto il godimento della cosa e non essendo, quindi, il bene rientrato nella sua effettiva disponibilità, per la sostanziale prosecuzione del rapporto locativo, nessuna posizione di garanzia può individuarsi in capo al locatore in relazione alla pericolosità della situazione creatasi all’interno del capannone, a causa della costruzione, da parte del conduttore stesso, del manufatto (soppalco) utilizzato quale dormitorio, che non consentiva un rapido accesso alle vie di fuga in caso di incendio.