Indennità Covid-19 e dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello 20 settembre 2021, n. 618 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto comportamento, in sede dichiarativa e d’imposizione fiscale, da tenere in relazione alla fruizione delle c.d. Indennità Covid-19.
Al riguardo, è stato chiarito che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati»:
- in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- da chiunque erogati;
- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
- indipendentemente dalle modalità di fruizione.
Pertanto, deve ritenersi che, in linea di principio, «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati» che soddisfano contestualmente tutti i requisiti da sub a) a sub d) rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10-bis , D.L. n. 137/2020.
Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, rimettendo alle istruzioni disponibili sul sito dell’agenzia quanto non esplicitato in questa sede, si rammenta che nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:
- «Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” Art. 25 , D.L. n. 34/2020;
- Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
- Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22 , D.L. n. 124/2019».