Indennità COVID-19 per marittimi e altre categorie di lavoratori
L’Inps, con circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, ha dettato istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi nonché dell’indennità onnicomprensiva ex D.L. 104/2020 a favore delle seguenti categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
La circolare precisa i requisiti delle indennità, elenca le attività economiche interessate dal beneficio, analizza l’impatto sulla contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare, precisa le tipologie dei rapporti di lavoro o dei trattamenti pensionistici che escludono il diritto e definisce il regime di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità e altre prestazioni previdenziali.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità può essere inoltrata dagli interessati con modalità telematica, mediante l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso, o tramite il servizio di Contact Center integrato.