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Indennità di esproprio. Tassazione anche per il deprezzamento

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L’indennità corrisposta in applicazione dell’art. 33 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, TUEPU per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’del TUEPU.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 476/2023.

La risposta prende spunto da apposita istanza di interpello con la qualeun privatoha fatto presentedi essere comproprietario, insieme ad un’altra persona fisica, di un immobile con aree pertinenziali, interessato da unaprocedura ablativacon atti diparziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse.

A seguito di un contenzioso dinanzi alla Corte di Appello,in qualità di comproprietario, gli è stata riconosciuta una somma di denaro (pari a euro 106.248,22, per la quota parte) a titolo di:“indennità di esproprio”dell’area edificabile (euro 2.262,80);

  • indennità per deprezzamentoresiduo dell’area non espropriata (pari a euro 101.204,00);
  • indennità di occupazione temporanea(pari a euro 2.310,00);
  • indennità di occupazione d’urgenza(pari a euro 471,42).

Da qui, l’Istante ha chiesto se, come daritenuta d’accontogià subita, sia corretto assoggettare a tassazione anche l’importo corrisposto a titolo di ”indennità per il deprezzamento” residuo dell’area non espropriata ricompreso nella somma assoggettata a ritenuta.

Si arriva così alla conclusione anticipata in premessa. Per chiunque l’indennità corrisposta in applicazione dell’art. 33 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, TUEPU per il deprezzamento dell’area non espropriata, rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conclusione a cui si arriva soprattutto sulla base delle posizioni assunte nel tempo dalla Giurisprudenza.

“In tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l’altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo” (cfr. Cass. (ord.) 18 febbraio 2021, n. 4264 ; Cass. 8 aprile 2016, n. 6926)» (cfr. Cass, Sez. I, n. 19144 del 6 luglio 2023; in senso analogo, ex multis: Cass., Sez. I, n. 4787 del 26 marzo 2012, Cass. SS.UU n. 1643 del 23 gennaio 2017).

Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta subita a titolo di acconto.

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