Indennità di mobilità: necessarie iscrizione alle liste di mobilità e residenza in Italia
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2020, n. 28350, ha stabilito che colui che invoca l’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, L. 223/1991 (ratione temporis vigente) è tenuto a provare di essere iscritto alle liste di mobilità, in ragione dello stato di disoccupazione involontaria in cui versa per aver perso il proprio posto di lavoro, nonché di avere la residenza nel territorio nazionale, non essendo sufficiente la deduzione di avere mantenuto un legame fisico e umano col suddetto territorio.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, volta al conseguimento dell’indennità di mobilità, avanzata da un lavoratore che aveva trasferito da circa 2 anni la propria residenza all’estero, ritenendo non bastevole, a tal fine, la mera allegazione di suoi frequenti rientri presso l’abitazione italiana che avrebbero consentito l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di “condizionalità” previsto per le prestazioni di disoccupazione involontaria.