Indennità NASpI: semplificazione dei requisiti di accesso
L’INPS – con Circolare del 19 aprile 2021, n. 65 – ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in merito:
- all’indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- alla semplificazione dei requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione NASpI,
alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni).
Con riferimento a tale secondo punto, l’Istituto precisa che per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (con l’esclusione, pertanto, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, ex art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs n. 22/2015).
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 ed il 19 aprile 2021 e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio.