Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: ulteriori precisazioni
L’Inps, con messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, in relazione al messaggio n. 2397/2022, ha precisato quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” nella quale riconoscere l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, così come indicato dall’articolo 31, D.L. 50/2022.
L’Istituto, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarisce che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.
Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, D.L. 50/2022, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa – o congedi).
Il messaggio, alla luce dei chiarimenti forniti, riporta le istruzioni operative aggiornate.