Indennizzo infortunio sul lavoro: il requisito indispensabile è la sussistenza della causa
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29300, ha stabilito che il requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio è la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro, e cioè che fra la prestazione lavorativa e l’evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quantomeno mediata e indiretta e, quindi, una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l’infortunio non debba essere necessariamente riconducibile a un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all’espletamento dell’attività lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l’infortunio sia astrattamente connesso all’esecuzione dell’attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità. Nel caso dell’infortunio in itinere, il rischio tutelato è, invece, quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.