Infortunio allo studente tirocinante e responsabile datoriale
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La Cassazione – con sentenza del 1° marzo 2022, n. 7093 – ha affermato che l’imprenditore è responsabile per l’infortunio occorso in azienda allo studente in tirocinio formativo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che spetta al soggetto ospitante garantire le condizioni di sicurezza e igiene, essendo la figura del giovane che svolge l’alternanza scuola-lavoro (ora, PCTO) e che si avvicina al mondo produttivo, simile a quella del dipendente.
In tal senso, viene precisato che non scrimina comunque il datore di lavoro, la nomina di un tecnico ad hoc per la valutazione dei rischi in azienda.
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