Infortunio mortale dipendente e responsabilità del committente
La Cassazione – con ordinanza dell’11 novembre 2021, n. 33365 – ha affermato che non vi è responsabilità del committente per la morte di un operaio, nel caso in cui il committente medesimo non si sia riservato dei poteri specifici a livello tecnico ed organizzativo.
Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità del committente non è automatica, in quanto per il mandatario non è possibile esercitare un controllo pressante, costante e capillare sullo svolgimento delle prestazioni lavorative.