Infortunio: responsabilità esclusiva del lavoratore solo in caso di condotta abnorme
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 novembre 2021, n. 35364, ha stabilito che, in tema di infortunio sul lavoro, può parlarsi di rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori.