La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 3 marzo 2016, n.8883, ha stabilito che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile di un infortunio occorso al lavoratore a causa di una condotta imprevedibilmente colposa di quest’ultimo se la Società ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia.
Il criterio esterno delle mansioni è ormai sostituito con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
La Corte ha escluso la responsabilità dell’Amministratore unico della Società e del Rspp, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui avevano affidato il lavoro da compiersi.