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Infortunio sul lavoro e nocività dell’ambiente: regole di riparto dell’onere della prova

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 agosto 2020, n. 16869, ha stabilito che l’elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087, cod. civ., è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087, cod. civ., impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla Legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal Legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’articolo 41, comma 2, Costituzione. Il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l’obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe sul lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell’attività svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi. Gli indici della nocività dell’ambiente di lavoro che devono essere indicati dal lavoratore non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell’ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l’inadempimento datoriale.

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