Infortunio sul lavoro e onere della prova in capo al datore di lavoro
La Cassazione – con sentenza del 5 aprile 2024, n. 9120 – ha affrontato nuovamente la tematica afferente l’infortunio sul lavoro, precisando che il lavoratore che vuole ottenere il risarcimento del danno conseguente all’infortunio subito non è tenuto ad allegare l’individuazione delle specifiche norme di cautela violate, in particolar modo se non si tratta di misure tipiche o nominate ma di casi in cui le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza possono essere molteplici.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore in questione deve allegare:
- la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, e
- il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto.
Al contempo, sul datore di lavoro incombe l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.