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Ingresso di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

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In data 28 marzo 2024, con Circolare congiunta MLPS/Min. Interno prot. n. 2829 , sono stati forniti dei chiarimenti in merito al D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio”.

I lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso in via alternativa:

  • del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
  • dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.

Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis, comma 2) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.

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