INL: il regime sanzionatorio relativamente al tesserino di riconoscimento nei cantieri edili
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 23 gennaio 2025, prot. n. 656 (pubblicata in data 27 gennaio 2025) – ha chiarito la portata applicativa della modifica, introdotta dal c.d. Collegato Lavoro, all’art. 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato le disposizioni in materia di tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili contenute nell’art. 36-bis, commi da 3 a 5, del D.L. n. 223/2006, incluse le relative sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro e al lavoratore, in quanto il medesimo obbligo è già contenuto in altre disposizioni nel citato D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto (a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile).
Pertanto, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
- il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008;
- il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.
I medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
- il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.