INL: provvedimenti di interdizione anticipata e post partum
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 13 ottobre 2021, prot. n. 1550 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum, ex D.Lgs. n. 151/2001.
Al riguardo, l’INL ha precisato che, il principio contenuto nell’art. 16, comma 1 lett. d), Testo Unico della Maternità e della Paternità (secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto) trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e dunque i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.