Inps: esonero lavoratrici post – maternità nel settore domestico
L’Inps, con messaggio 28 aprile 2023, n. 1552, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo previsto in via sperimentale per l’anno 2022 a favore delle lavoratrici madri che hanno fatto rientro al lavoro dopo il periodo di congedo obbligatorio.
La misura dell’incentivo è pari al 50 % e può avere una durata massima di 12 mesi.
L’Inps ha già fornito indicazioni in merito mediante la circolare n. 102/2022, precisando tra gli altri aspetti che l’incentivo spetta in relazione alla data di rientro al lavoro (che deve essere collocata appunto nell’anno 2022) anche laddove il congedo obbligatorio sia terminato anteriormente al 1° gennaio 2022 nelle ipotesi in cui l’effettiva ripresa del lavoro sia stata posticipata per effetto della fruizione – senza soluzione di continuità – di altre assenze per le quali si ha diritto a retribuzione e contribuzione.
Con il messaggio Inps n. 1552/2023 vengono fornite le indicazioni operative per la fruizione del suddetto incentivo nell’ambito di rapporti di lavoro domestico.
Viene precisato come i datori di lavoro domestico siano chiamati a richiedere l’incentivo per conto della lavoratrice interessata, mediante il portale Inps, ed in particolare la piattaforma DiResCo, analogamente a qualsiasi agevolazione richiesta dalla generalità delle imprese.
Il messaggio contiene tra le altre le misure concrete di abbattimento dei contributi previste secondo le tabelle previste dall’Istituto a seconda delle ore settimanali e della retribuzione riconosciuta.