INPS: il nuovo Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela
L’INPS – con Circolare del 17 maggio 2023, n. 47 – ha illustrato i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.
Com’è noto, attraverso l’esercizio dell’autotutela, agendo sui propri provvedimenti emanati, l’Istituto può intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.
In tal senso, l’INPS può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:
- annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;
- rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;
- convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;
- revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.