INPS: le novità sull’importo del c.d. ticket di licenziamento
L’INPS – con circolare del 17 settembre 2021, n. 137 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, ex art. 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012, come modificato dall’art. 1, comma 250, Legge n. 228/2012.
Com’è noto, il contributo deve essere infatti calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
Stante il fatto che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Con riferimento all’ipotesi di licenziamento collettivo, la misura del contributo è determinata utilizzando per ogni singolo lavoratore i criteri sopraesposti e considerando altresì:
- se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, abbia formato o meno oggetto dell’accordo sindacale ex art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991.
In caso non sia stata oggetto di accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il contributo è moltiplicato per 3 volte; - se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale del c.d. ticket di licenziamento è innalzata all’82%.
Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018.