La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 febbraio 2016, n.1965, ha stabilito che il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte, ex art.2103 cod.civ., può fondarsi anche sull’esistenza di una prassi aziendale relativa all’assegnazione di un inquadramento ai lavoratori addetti a determinate mansioni, in deroga alle previsioni del contratto collettivo.
La Suprema Corte ha così considerato che l’esistenza di una prassi aziendale che prevedeva lo stesso trattamento economico dei capo redazione in favore dei responsabili di rubriche, valesse come elemento favorevole alla lavoratrice.