Integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico
L’INPS – con Messaggio del 29 novembre 2023, n. 4272 – ha fornito alcuni chiarimenti in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico.
Le suddette disposizioni si rivolgono ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).
Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Attualmente risultano istituite le seguenti Zone Economiche Speciali:
- ZES Abruzzo
- ZES Calabria
- ZES Campania
- ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
- ZES Sicilia Orientale
- ZES Sicilia Occidentale
- ZES Sardegna.
Al riguardo:
- ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l’unità produttiva richiedente, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;
- i trattamenti straordinari di integrazione salariale possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata nell’arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.